Assegni bancari e circolari: nuove disposizioni
Per effetto del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 recante: "Attuazione della Direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", sono state introdotte importanti novità in materia di assegni bancari e circolari.
- I moduli degli assegni bancari circolari postali e vaglia postali o cambiari dovranno essere rilasciati dalle Banche e Poste Italiane già muniti della clausola "non trasferibile".
- Il cliente potrà, comunque, richiedere per iscritto il rilascio di moduli di assegni bancari circolari, postali e vaglia postali o cambiari "liberi" (senza la clausola di non trasferibilità) per importi inferiori a 5.000,00 euro , pagando la somma di 1,50 euro per ciascun assegno a titolo di imposta di bollo.
- In caso di assegni liberamente trasferibili per importi inferiori a 5.000,00 euro ciascuna girata dovrà recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante. Per la regolarità dell'assegno, dunque è importante non solo ricordare di aggiungere il proprio codice fiscale all'atto dell'apposizione della girata su un assegno bancario o circolare, ma anche controllare che eventuali precedenti girate rechino il codice fiscale in questione.
- Per gli assegni bancari e postali di importo pari o superiore a 5.000,00 euro sarà obbligatoria la clausola "non trasferibile" con l'indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario.
- Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente (e cioè gli assegni che il traente emette con le formule "a me stesso", "a me medesimo" "a m.m." o simili in luogo del nome del traente) possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane e, pertanto, non potranno essere ulteriormente girati.
Etichette: banche, codice-fiscale
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